Condizioni tecniche di fornitura e produzione
Aggiornamento: 15 lug 2026 · Rev. 1
La presente traduzione ha finalità esclusivamente orientative e di comprensione. Giuridicamente vincolante è unicamente la versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni tecniche di fornitura e produzione; in caso di difformità prevale esclusivamente la versione tedesca.
Alla versione tedesca vincolanteLe presenti Condizioni tecniche di fornitura e produzione (TLB) specificano i requisiti tecnici di produzione, dei materiali e di controllo relativi ai nostri prodotti e alle nostre prestazioni. Esse si applicano in via integrativa alle nostre Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento (CGV) ed esclusivamente nei confronti di imprenditori.
Versione stampabile delle nostre Condizioni tecniche di fornitura e produzione
§ 1 Ambito di applicazione, ordine di prevalenza e lingua del contratto
1.1 Le presenti Condizioni tecniche di fornitura e produzione (di seguito «TLB») specificano i requisiti tecnici, di produzione e di controllo relativi ai prodotti e alle prestazioni della Bock Maschinenbau GmbH (di seguito «Bock»). Esse si applicano in via integrativa alle Condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento (CGV) di Bock.
1.2 Le TLB si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB, di persone giuridiche di diritto pubblico e di patrimoni speciali di diritto pubblico.
1.3 Ordine di prevalenza dei documenti contrattuali: per l'ordine di prevalenza in caso di contraddizioni tra i documenti contrattuali si applica esclusivamente la disciplina delle CGV (§ 2.4). In tale ordine le TLB sono collocate dopo l'ordine del Cliente e prima delle CGV. Sussiste pertanto un solo ordine di prevalenza determinante.
1.4 Lingua determinante: giuridicamente vincolante è esclusivamente la versione in lingua tedesca delle presenti TLB. Le traduzioni hanno finalità unicamente di comprensione; in caso di difformità prevale esclusivamente la versione tedesca.
1.5 Versioni delle norme e certificati: nella misura in cui le presenti TLB rinviano a norme tecniche o a regolamenti tecnici, si applica la versione in vigore al momento della conclusione del contratto, salvo che non sia stata espressamente convenuta una determinata edizione o che sia determinante l'estensione di volta in volta valida di un certificato. I rinvii alle certificazioni di Bock si riferiscono sempre al certificato di volta in volta valido.
§ 2 Documenti contrattuali, disegni e dati
2.1 Determinante per la produzione è lo stato dei disegni e dei dati approvato al momento della conclusione del contratto, con chiara indicazione dello stato di revisione. Le modifiche successive richiedono la forma testuale e una conferma d'ordine adeguata.
2.2 Qualora il Cliente fornisca disegni, modelli, dati CAD, specifiche o campioni, egli è responsabile della loro correttezza, completezza e assenza di diritti di proprietà industriale di terzi. Bock non verifica la correttezza costruttiva o di calcolo dei documenti forniti, salvo che una tale verifica non sia stata espressamente convenuta come prestazione.
2.3 Prevalenza dei documenti: le caratteristiche individualmente quotate e tollerate del disegno 2D approvato hanno prevalenza. Per le geometrie ivi non completamente definite è determinante il modello 3D approvato, salvo che non sia stato espressamente convenuto diversamente. L'unità di misura, la revisione del disegno ovvero del modello nonché un'eventuale prevalenza dei dati PMI/MBD devono essere indicati nei documenti. I formati di interscambio usuali sono i comuni formati 3D neutri (ad es. STEP) nonché i disegni 2D quotati (ad es. PDF); formati diversi previo accordo.
2.4 Bock segnala al Cliente le incongruenze, contraddizioni o errori riconoscibili nei documenti forniti; per il resto si applica l'obbligo di segnalazione di cui al § 8.5 delle CGV.
2.5 Modifiche: le modifiche successive di disegni, modelli, quantità, materiali, requisiti di controllo o di documentazione possono comportare adeguamenti del corrispettivo e del termine di consegna. Le spese già sostenute, i materiali approvvigionati, i lavori iniziati e i pezzi non più utilizzabili in conseguenza della modifica devono essere corrisposti dal Cliente secondo i prezzi convenuti, in via sussidiaria secondo l'effettivo impegno alle tariffe usuali di Bock, salvo che la modifica non sia imputabile a Bock.
§ 3 Materiali, tracciabilità e trasferimento della marcatura
3.1 Il materiale da impiegare, comprensivo di qualità, stato di fornitura ed eventuali requisiti aggiuntivi (ad es. requisiti relativi alle proprietà nella direzione dello spessore, qualità Z), deve essere stabilito dal Cliente ovvero nei documenti contrattuali. Qualora manchino indicazioni sui materiali essenziali per l'utilizzo conforme al contratto, Bock è legittimata a sospendere l'esecuzione fino al chiarimento. Solo per i pezzi espressamente convenuti come semplici pezzi standard o ausiliari Bock sceglie un materiale di uso commerciale in qualità commerciale usuale.
3.2 Le attestazioni sui materiali secondo DIN EN 10204 vengono redatte o fornite solo se espressamente ordinate (si veda il § 8 delle presenti TLB nonché il § 8.7 delle CGV).
3.3 Trasferimento della marcatura (ripunzonatura): Bock è legittimata a trasferire i contrassegni dei materiali, nell'ambito della propria autorizzazione al trasferimento della marcatura di volta in volta valida, su parti di materiale separate o lavorate (ripunzonatura) e a documentarne il trasferimento. L'autorizzazione comprende il trasferimento della marcatura di materiali metallici con certificato di collaudo 3.1 secondo DIN EN 10204; il riferimento documentato al certificato originario viene mantenuto.
3.4 Un'attribuzione di lotto ovvero di colata viene effettuata nella misura in cui ciò sia necessario per l'estensione dei certificati ordinata.
§ 4 Tolleranze generali
4.1 Prevalgono sempre le tolleranze dimensionali, di forma e di posizione indicate nel disegno approvato.
4.2 In mancanza di un'indicazione di tolleranza, si applicano le seguenti norme sulle tolleranze generali nella versione di volta in volta in vigore al momento della conclusione del contratto:
- Singoli pezzi ottenuti per asportazione di truciolo nonché caratteristiche lavorate per asportazione di truciolo su costruzioni saldate – dimensioni lineari e angolari: DIN ISO 2768-1, classe di tolleranza m.
- Dimensioni, forme e posizioni di costruzioni saldate non lavorate per asportazione di truciolo: DIN EN ISO 13920 – tolleranze dimensionali classe B, tolleranze di forma e di posizione classe F.
- Bordi ottenuti mediante taglio termico (taglio a fiamma, al plasma, laser): DIN EN ISO 9013; la classe di tolleranza ovvero di qualità determinante risulta dal disegno o da apposito accordo.
4.3 Le tolleranze di forma e di posizione delle caratteristiche ottenute per asportazione di truciolo non coperte dalle norme che precedono devono essere indicate nel disegno. In assenza di tale indicazione, Bock non è tenuta, al riguardo, a requisiti più stringenti rispetto alle regole della tecnica generalmente riconosciute; in caso di dubbio occorre consultarsi prima dell'inizio della produzione. Gli scostamenti dimensionali entro le tolleranze determinanti ai sensi del § 4.2 non costituiscono un vizio.
4.4 Qualora per i bordi ottenuti mediante taglio termico non sia convenuta né desumibile dal disegno alcuna classe di tolleranza o di qualità secondo DIN EN ISO 9013, in assenza di espresso accordo non è dovuta alcuna classe determinata; Bock è legittimata a sospendere l'esecuzione fino al chiarimento.
§ 5 Saldatura
5.1 Bock è certificata, quale azienda di tecnica di saldatura, per l'esecuzione di componenti portanti in acciaio secondo DIN EN 1090-2 (classe di esecuzione EXC3; organismo di certificazione DVS ZERT) e soddisfa i requisiti di qualità estesi per la saldatura per fusione di materiali metallici secondo DIN EN ISO 3834-2. L'estensione e la validità dei certificati sono consultabili alla voce «Azienda › Certificazioni».
5.2 Nell'ambito di applicazione delle certificazioni indicate al § 5.1 sono compresi i processi di saldatura 121 (saldatura ad arco sommerso) e 135 (saldatura MAG) nonché i gruppi di materiali 1.1 e 1.2 (acciai non legati e debolmente legati), 3.1 (acciai a grano fine bonificati) e 8.1 (acciai inossidabili austenitici). Resta determinante l'estensione del certificato di volta in volta valido.
5.3 Si opera sulla base di specifiche di procedura di saldatura (WPS) valide secondo DIN EN ISO 15609-1, i cui procedimenti di saldatura, per quanto necessario, sono qualificati mediante prove di qualifica del procedimento ovvero verbali di qualifica del procedimento di saldatura (WPQR) secondo le norme di qualificazione di volta in volta applicabili, in particolare DIN EN ISO 15614-1. Vengono impiegati saldatori con qualifica valida nonché – a seconda del grado di meccanizzazione, in particolare nella saldatura ad arco sommerso – operatori di saldatura ovvero attrezzisti qualificati. La sorveglianza della saldatura è svolta da personale qualificato (Ingegnere internazionale di saldatura IWE, Tecnico internazionale di saldatura IWS).
5.4 La classe di esecuzione (EXC) determinante per la commessa, la qualità dei cordoni di saldatura, l'estensione dei controlli e i rispettivi criteri di accettazione devono essere stabiliti dal Cliente ovvero dal progettista responsabile nei documenti contrattuali (specifica di esecuzione). Bock esegue i lavori esclusivamente nell'ambito di applicazione delle proprie certificazioni di volta in volta valide. In mancanza delle indicazioni necessarie, Bock è legittimata a sospendere l'esecuzione fino al chiarimento.
§ 6 Superficie, bordi e protezione dalla corrosione
6.1 In assenza di apposito accordo, i pezzi vengono forniti nello stato superficiale derivante dalla produzione. Le caratteristiche derivanti dalla produzione, quali pelle di laminazione, scaglia, tracce di lavorazione e colori di rinvenimento sui cordoni di saldatura, sono ammesse nella misura in cui non pregiudichino la funzione convenuta, la resistenza alla corrosione, la rivestibilità o l'ulteriore lavorazione.
6.2 Sono ammesse le bave residue derivanti dalla produzione, di lieve entità e innocue per la manipolazione, il montaggio e l'utilizzo conforme al contratto. Una lavorazione definita dei bordi, un arrotondamento dei bordi o una sbavatura completa sono dovuti solo se convenuti o indicati nel disegno.
6.3 Una protezione dalla corrosione (sabbiatura, primerizzazione, rivestimento, zincatura e simili) non è standard e viene eseguita solo su espressa ordinazione. In caso di protezione dalla corrosione ordinata devono essere stabiliti almeno il grado di preparazione, il sistema di rivestimento, la tonalità di colore, lo spessore dello strato secco, la categoria di corrosività, la lavorazione dei bordi nonché le superfici da non rivestire. Una conservazione per il trasporto viene effettuata solo previo accordo.
§ 7 Controllo e collaudo
7.1 Tipo, estensione e frequenza dei controlli ordinari interni allo stabilimento si conformano alla pianificazione interna dei controlli, ai requisiti contrattuali e al rispettivo rischio di produzione (gestione della qualità secondo DIN EN ISO 9001). Un controllo completo della totalità dei pezzi o della totalità delle dimensioni nonché un rapporto di controllo documentato sono dovuti solo se ciò è stato espressamente convenuto.
7.2 I controlli non distruttivi della superficie – controllo visivo (VT), controllo con particelle magnetiche (MT) e controllo con liquidi penetranti (PT) – sono eseguiti da personale interno allo stabilimento qualificato al livello 2 secondo DIN EN ISO 9712, nella misura in cui siano espressamente commissionati.
7.3 I controlli volumetrici (controllo radiografico RT, controllo a ultrasuoni UT) sono eseguiti, nella misura in cui siano commissionati, da partner qualificati.
7.4 Un collaudo formale o un collaudo in stabilimento (ad esempio con verbale di controllo o con la partecipazione del Cliente) ha luogo solo se convenuto; per il resto si applica il § 8.4 delle CGV. I controlli del Cliente presso lo stabilimento sono possibili previo tempestivo accordo sulla data.
7.5 In caso di controllo non distruttivo ordinato devono essere stabiliti, all'atto del conferimento dell'ordine, il metodo di controllo, l'estensione del controllo, le zone da controllare, le norme di controllo da applicare, i criteri di accettazione ovvero di valutazione nonché l'estensione della documentazione. In mancanza di tali indicazioni, Bock non è tenuta ad alcun controllo non distruttivo oltre la misura richiesta dalle prescrizioni cogenti ovvero dalla classe di esecuzione espressamente convenuta.
§ 8 Attestazioni e certificati
8.1 Le attestazioni di controllo di fabbrica e di collaudo secondo DIN EN 10204 (2.1, 2.2, 3.1) nonché i verbali di saldatura e di controllo vengono redatti e forniti solo se tipo ed estensione sono espressamente ordinati all'atto del conferimento dell'ordine (cfr. § 8.7 delle CGV).
8.2 L'impegno di documentazione e di controllo necessario per la rispettiva attestazione deve essere convenuto separatamente e, salvo diversa disciplina, corrisposto.
§ 9 Componenti in pressione
9.1 Per la fabbricazione mediante saldatura di componenti soggetti a pressione, Bock dispone di una qualificazione del fabbricante secondo AD 2000-Merkblatt HP 0 (confermata dalla GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH / SLV). L'ambito di applicazione si limita, secondo il certificato di volta in volta valido, a recipienti a pressione non riscaldati a fiamma senza trattamento termico, al procedimento di saldatura 135 nonché ai gruppi di materiali 1.1, 1.2 e 8.1; determinante è l'estensione del certificato di volta in volta valido.
9.2 Per i componenti in pressione Bock opera esclusivamente quale fabbricante nell'ambito dell'estensione del certificato sopra indicato. Gli ulteriori requisiti della Direttiva sulle attrezzature a pressione 2014/68/EU – in particolare progettazione, valutazione di conformità, marcatura CE e documentazione tecnica – non costituiscono oggetto di tale qualificazione e vengono assunti da Bock solo se ciò è stato espressamente convenuto. Il Cliente è tenuto a fornire tempestivamente e integralmente le indicazioni necessarie per la progettazione e il controllo – in particolare pressione di esercizio, fluido, temperatura e regolamento tecnico da applicare. Gli obblighi e le responsabilità cogenti di legge in capo al fabbricante restano impregiudicati.
§ 10 Marcatura, imballaggio e spedizione
10.1 Una marcatura dei pezzi (ad es. punzonatura, scritta, etichetta) avviene secondo accordo o secondo quanto prescritto dal disegno. In assenza di indicazioni del Cliente, una marcatura avviene solo nella misura in cui Bock la ritenga necessaria per la gestione della produzione, l'attribuzione o la tracciabilità; Bock sceglie a tal fine un tipo di marcatura idoneo e rispettoso del materiale.
10.2 L'imballaggio è eseguito in modo commercialmente usuale e idoneo al trasporto. Imballaggi speciali (ad es. imballaggio per trasporto marittimo, conservazione di lunga durata, unità di carico specifiche del Cliente) vengono eseguiti solo su espressa ordinazione e fatturati separatamente.
10.3 Il trasferimento del rischio e le modalità di spedizione si conformano alle CGV (§ 5). Qualora nel singolo contratto sia convenuta una specifica clausola Incoterms® 2020 con indicazione del luogo denominato, essa prevale sulle disposizioni del § 5 delle CGV (ad es. «FCA Bock Maschinenbau GmbH, Maierhofstraße 38, 73547 Lorch, Incoterms® 2020»). La mera indicazione «Incoterms 2020» senza una specifica clausola e senza il luogo denominato non è sufficiente.
§ 11 Gestione della qualità, validità e modifiche
11.1 Bock mantiene un sistema di gestione della qualità certificato secondo DIN EN ISO 9001 nell'edizione indicata nel certificato di volta in volta valido.
11.2 Le presenti TLB si applicano all'intero rapporto d'affari. Per ciascun contratto si applica la versione delle TLB validamente inclusa prima o al momento della conclusione del contratto; una nuova versione si applica ai contratti futuri solo previa corrispondente inclusione o espresso accordo.
11.3 Le modifiche e le integrazioni delle presenti TLB richiedono la forma testuale. Per il resto si applicano in via corrispondente le disposizioni finali delle CGV; qualora singole disposizioni siano inefficaci, la validità delle restanti disposizioni resta impregiudicata.
11.4 In caso di contraddizioni tra una traduzione e la versione tedesca delle presenti TLB, è determinante la versione tedesca.