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Condizioni generali di vendita, consegna e pagamento

Aggiornamento: 16 lug 2026 · Rev. 1

La presente traduzione ha valore puramente informativo e serve unicamente a facilitarne la comprensione. Fa fede esclusivamente la versione in lingua tedesca delle presenti CGV; in caso di divergenze prevale unicamente la versione tedesca.

Alla versione tedesca vincolante

Le presenti condizioni generali di vendita, consegna e pagamento si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico. Esse si applicano a tutte le vendite, consegne e prestazioni di Bock Maschinenbau GmbH, salvo espresso diverso accordo.

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§ 1 Ambito di applicazione, priorità, lingua contrattuale

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita, consegna e pagamento (di seguito «CGV») si applicano a tutte le vendite, consegne e prestazioni di Bock Maschinenbau GmbH (di seguito «Bock»). Esse si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori ai sensi del § 14 BGB, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni separati di diritto pubblico. Con i consumatori ai sensi del § 13 BGB non viene concluso alcun contratto sulla base delle presenti CGV.

1.2 Le presenti CGV si applicano all'intero rapporto commerciale, anche a tutti i contratti futuri, senza che sia necessario un rinnovato richiamo espresso, salvo espresso diverso accordo.

1.3 Clausola di rigetto: le condizioni commerciali o di acquisto del cliente non diventano parte del contratto, neppure qualora Bock non vi si opponga espressamente o effettui la consegna o la prestazione senza riserve pur essendo a conoscenza di tali condizioni. Esse si applicano solo se Bock vi ha espressamente acconsentito per iscritto (in forma testuale) nel singolo caso.

1.4 Priorità degli accordi individuali: gli accordi individuali stipulati nel singolo caso (compresi patti accessori, integrazioni e modifiche) prevalgono sempre sulle presenti CGV.

1.5 Lingua determinante: ha valore giuridicamente vincolante esclusivamente la versione in lingua tedesca delle presenti CGV e del contratto. Le traduzioni servono unicamente a facilitarne la comprensione; in caso di divergenze prevale la versione tedesca.

1.6 Definizione: per giorni lavorativi ai sensi delle presenti CGV si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi legali nel luogo della sede di Bock.

§ 2 Offerta e conclusione del contratto

2.1 Le offerte di Bock si intendono non vincolanti, salvo che siano espressamente indicate come vincolanti.

2.2 L'ordine del cliente costituisce una proposta contrattuale vincolante. Il contratto si perfeziona solo con la conferma d'ordine di Bock (in forma testuale) oppure con l'esecuzione della consegna o della prestazione. Per il contenuto e l'entità della prestazione fa fede la conferma d'ordine rilasciata da Bock; in mancanza di quest'ultima, contenuto ed entità sono determinati dagli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di priorità di cui al § 2.4.

2.3 Su preventivi, disegni, documentazione tecnica, campioni e altri documenti relativi all'offerta, Bock si riserva tutti i diritti di proprietà, d'autore e di proprietà industriale (cfr. anche § 10). Tali documenti non possono essere resi accessibili a terzi senza il consenso di Bock e devono essere restituiti su richiesta.

2.4 Ordine di priorità dei documenti: in caso di contraddizioni tra i documenti contrattuali vale, salvo espresso accordo diverso, il seguente ordine di priorità: (1) accordo individuale, (2) conferma d'ordine di Bock, (3) disegno approvato con stato di revisione univoco, (4) specifica tecnica ovvero accordo di qualità, (5) ordine del cliente, (6) le Condizioni Tecniche di Fornitura e Fabbricazione (TLB) di Bock, (7) le presenti CGV. Le revisioni successive dei disegni diventano vincolanti solo dopo espressa conferma da parte di Bock; il cliente è tenuto a contrassegnare in modo univoco o a ritirare le versioni di disegno superate.

2.5 Subappaltatori: Bock ha il diritto di avvalersi di subappaltatori idonei per l'esecuzione dell'ordine (ad esempio per trattamento termico, trattamento superficiale, controlli o trasporto). Resta impregiudicata la responsabilità di Bock per la prestazione conforme al contratto.

§ 3 Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Tutti i prezzi si intendono in euro, franco fabbrica (73547 Lorch), oltre all'imposta sul valore aggiunto di volta in volta vigente. Essi non comprendono imballaggio, trasporto, spese postali, assicurazione, dazi doganali nonché montaggio e messa in funzione, salvo espresso diverso accordo.

3.2 Adeguamento del prezzo: qualora, dopo la conclusione del contratto, i costi rilevanti per il calcolo (in particolare i costi di materie prime, materiali, energia o manodopera) subiscano una variazione durevole, Bock ha il diritto, per le consegne effettuate oltre quattro mesi dopo la conclusione del contratto, di adeguare adeguatamente il prezzo in base alla variazione di tali costi e alla loro incidenza sul prezzo complessivo. Un adeguamento verso l'alto è limitato all'entità dell'effettivo aumento dei costi; le riduzioni di costo vengono trasferite secondo lo stesso criterio. Un adeguamento del prezzo verso l'alto è escluso qualora la consegna avvenga oltre quattro mesi dopo la conclusione del contratto per una circostanza imputabile a Bock, oppure qualora l'aumento di costo fatto valere sia riconducibile a tale ritardo. Se l'aumento di prezzo supera il 10 %, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto per la parte non ancora eseguita.

3.3 Qualora, nell'ambito di ordini di riparazione o diagnosi, si rendano necessarie prestazioni aggiuntive di un'impresa terza non comprese nell'originario ambito di prestazione concordato, tali prestazioni vengono fatturate separatamente e a carico del cliente previo suo consenso; un eventuale sovrapprezzo dell'impresa, nonché l'imposta sul valore aggiunto, le spese di spedizione e altri costi accessori, verranno indicati separatamente. In caso di pericolo nel ritardo è sufficiente l'informazione successiva e tempestiva al cliente. Ciò vale solo se il fabbisogno aggiuntivo non è imputabile a Bock. Il ricorso a subappaltatori per la regolare esecuzione dell'ordine è disciplinato dal § 2.5 e non comporta una fatturazione separata.

3.4 Le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data della fattura, senza deduzioni. Gli importi inferiori a 50,00 € nonché le prestazioni di riparazione sono esigibili immediatamente e al netto, al ricevimento della fattura. Condizioni di pagamento difformi richiedono un accordo in forma testuale.

3.5 Mora: per l'insorgere della mora nel pagamento si applicano le disposizioni di legge. Qualora il cliente sia in mora, Bock ha il diritto di richiedere interessi di mora pari a 9 punti percentuali sopra il tasso di interesse di base (§ 288 Abs. 2 BGB), nonché un importo forfettario di 40 euro (§ 288 Abs. 5 BGB). In caso di mora nel pagamento non irrilevante, decorso inutilmente un congruo termine supplementare, tutti i crediti dilazionati derivanti dal rapporto commerciale divengono immediatamente esigibili. Resta impregiudicata la possibilità di far valere un danno ulteriore.

3.6 Compensazione / diritto di ritenzione: il cliente ha diritto di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui le sue pretese siano state accertate con sentenza passata in giudicato, siano pronte per la decisione, non siano contestate oppure siano state riconosciute da Bock. Tale limitazione non si applica ai controcrediti e ai diritti di ritenzione del cliente derivanti dal medesimo rapporto contrattuale.

3.7 Qualora, dopo la conclusione del contratto, emerga che il diritto al pagamento sia messo a rischio dalla ridotta capacità patrimoniale del cliente (ad es. cessazione dei pagamenti, istanza di apertura di procedura concorsuale), Bock ha il diritto di eseguire le consegne ancora dovute solo dietro pagamento anticipato o prestazione di garanzia e di recedere dal contratto decorso inutilmente un congruo termine supplementare.

3.8 I pagamenti si considerano effettuati solo con l'accredito definitivo e senza riserve su un conto di Bock.

§ 4 Consegna, termini di consegna, impedimenti alla prestazione e risoluzione dell'ordine

4.1 Le date e i termini di consegna sono vincolanti, salvo diverso accordo individuale nel singolo caso, solo se Bock li ha espressamente indicati come vincolanti in forma testuale nella conferma d'ordine o in altro accordo individuale. Le altre indicazioni di data costituiscono termini di pianificazione presunti.

Anche i termini di consegna concordati come vincolanti non costituiscono termini fissi ai sensi del § 323 Abs. 2 Nr. 2 BGB o del § 376 HGB, a meno che il relativo termine e la conseguenza giuridica della sua inosservanza non siano stati espressamente concordati per iscritto come negozio a termine fisso.

L'inizio di un termine di consegna presuppone che (a) tutte le questioni tecniche e commerciali siano state definitivamente chiarite, (b) Bock abbia ricevuto integralmente tutti i documenti, disegni, dati, approvazioni, forniture a carico del cliente e altre informazioni dovute dal cliente, (c) siano stati versati gli acconti o prestate le garanzie concordate e (d) sussistano gli altri presupposti di esecuzione da creare a cura del cliente. Se questi presupposti non sono soddisfatti tempestivamente, il termine di consegna inizia a decorrere solo dal loro integrale adempimento.

4.2 Collaborazione del cliente, modifiche e interruzioni: qualora l'esecuzione o la consegna subiscano ritardi a causa di atti di collaborazione del cliente tardivi, incompleti o errati, in particolare per la mancanza di disegni, approvazioni, decisioni, forniture a carico del cliente, informazioni o pagamenti, i termini di consegna concordati si prorogano per la durata del ritardo così causato, oltre a un congruo periodo per la ripianificazione, il riapprovvigionamento e la ripresa della produzione. Durante tale periodo Bock non è in mora.

Lo stesso vale qualora il cliente richieda, dopo la conclusione del contratto, modifiche dell'ambito della prestazione, della costruzione, dei materiali, dei requisiti di controllo, della documentazione o di altre specifiche di esecuzione. Bock ha il diritto di sospendere i lavori interessati fino al chiarimento tecnico e commerciale della modifica.

Le modifiche e le prestazioni aggiuntive, nonché i maggiori costi da esse derivanti, vengono remunerati separatamente. Bock comunicherà al cliente in forma adeguata gli effetti di una modifica sul prezzo e sul termine di consegna.

4.3 Consegne parziali: Bock ha il diritto di effettuare consegne e prestazioni parziali, nella misura in cui queste siano autonomamente utilizzabili dal cliente o per lui ragionevolmente accettabili tenuto conto degli interessi di entrambe le parti. Le consegne e prestazioni parziali possono essere fatturate separatamente.

Il ritardo di una parte di prestazione delimitabile non attribuisce al cliente il diritto di recedere in relazione alle parti di prestazione già eseguite conformemente al contratto o consegnabili nei termini, a meno che il cliente non dimostri di non avere, oggettivamente, alcun interesse a tali parti senza la parte di prestazione ritardata.

4.4 Impedimenti alla prestazione non imputabili a Bock, forza maggiore e mancato approvvigionamento: qualora la fabbricazione o la consegna siano notevolmente ostacolate, temporaneamente impossibilitate o ritardate da un evento non prevedibile al momento della conclusione del contratto e non imputabile a Bock nonostante l'osservanza della diligenza richiesta e ragionevolmente esigibile nel settore, le date e i termini di consegna si prorogano per la durata dell'impedimento, oltre a un congruo periodo per il riapprovvigionamento, la ripianificazione e la ripresa della produzione. Per tale periodo Bock non è in mora. Costituiscono in particolare tali eventi: (a) catastrofi naturali, guerra, attentati terroristici, disordini e sabotaggio, (b) epidemie, pandemie e relative misure delle autorità, (c) legittime azioni sindacali, (d) interventi delle autorità, restrizioni all'importazione o all'esportazione nonché altri provvedimenti di natura pubblicistica, (e) perturbazioni energetiche, di materie prime, di trasporto o della catena di fornitura non imputabili a Bock, salvo che ricorra il caso di mancato approvvigionamento disciplinato al comma 2 seguente, (f) guasti straordinari di esercizio o di macchinari non imputabili a Bock, (g) rilevanti attacchi informatici o guasti di sistemi informativi e di comunicazione essenziali per l'attività aziendale, nonché (h) altri eventi comparabili al di fuori della ragionevole sfera di influenza di Bock.

In deroga al requisito dell'imprevedibilità di cui al comma 1, per il mancato, incompleto o tardivo approvvigionamento vale quanto segue: qualora Bock non venga rifornito correttamente da un fornitore, nonostante Bock abbia stipulato tempestivamente un'operazione di copertura congruente e specificamente riferita al concreto ordine del cliente, il termine di consegna si proroga per la durata dell'impedimento così causato, oltre a un congruo periodo di ripresa, sempre che Bock non sia responsabile del mancato approvvigionamento corretto.

Tale disciplina non si applica qualora Bock, al momento della stipula dell'operazione di copertura, fosse a conoscenza di circostanze concrete, o avrebbe dovuto riconoscerle applicando la diligenza commerciale usuale nel settore, da cui risultasse seriamente dubbia la correttezza, completezza o tempestività della fornitura.

Bock informerà senza indugio il cliente del verificarsi di un impedimento sostanziale alla prestazione e delle sue prevedibili conseguenze sulla data di consegna. Bock adotterà, nei limiti di quanto economicamente e tecnicamente ragionevole, le misure necessarie a limitare la durata e le conseguenze dell'impedimento.

4.5 Impedimenti alla prestazione di più lunga durata: qualora la rilevante proroga del termine di consegna sia riconducibile al caso di mancato approvvigionamento di cui al § 4.4 comma 2 e la proroga del termine di consegna così causata sia superiore a sei settimane, il cliente può assegnare a Bock un ultimo termine congruo, tenuto conto delle circostanze del concreto ordine, per l'esecuzione della parte di prestazione interessata. Nel determinare tale termine occorre tener conto, in particolare, del termine di consegna originariamente concordato, dello stato di produzione raggiunto, della reperibilità di materiale sostitutivo, dei controlli necessari e del tempo di ripresa richiesto. Solo decorso inutilmente tale termine il cliente ha diritto di recedere in relazione alla parte di prestazione interessata.

Bock ha diritto di recedere in relazione alla parte di prestazione interessata qualora risulti, sulla base di circostanze oggettive, che un regolare approvvigionamento sostitutivo non sarà possibile, nonostante ragionevoli sforzi, entro un termine congruo tenuto conto del concreto ordine, e non possa più essere ragionevolmente preteso da Bock il mantenimento del contratto, tenuto conto della prevedibile ulteriore durata, dello stato di produzione e degli interessi di entrambe le parti. Bock informerà previamente e senza indugio il cliente delle circostanze rilevanti e delle prevedibili conseguenze.

Qualora un altro impedimento alla prestazione ai sensi del § 4.4 perduri per oltre quattro mesi e non possa più essere ragionevolmente preteso da una delle parti il mantenimento del contratto in relazione alla parte di prestazione interessata, tenuto conto della prevedibile ulteriore durata, dello stato di produzione e degli interessi di entrambe le parti, ciascuna parte ha diritto di recedere dal contratto in relazione alla parte di prestazione interessata.

Il diritto di recesso è limitato alla parte di prestazione interessata dall'impedimento. Il recesso dall'intero contratto è ammesso solo qualora la parte recedente dimostri di non avere più, oggettivamente, alcun interesse alle restanti parti di prestazione.

Le prestazioni parziali già eseguite conformemente al contratto, delimitabili e autonomamente utilizzabili dal cliente, devono essere fatturate secondo i prezzi contrattualmente concordati. Il cliente può rifiutare tale fatturazione qualora dimostri che la prestazione parziale non è per lui utilizzabile senza la restante prestazione ancora dovuta.

Bock rimborserà senza indugio i corrispettivi già ricevuti per le parti di prestazione non eseguite. Restano impregiudicate le disposizioni di legge in materia di impossibilità definitiva della prestazione.

4.6 Ritardo nella consegna imputabile a Bock: qualora Bock incorra in un ritardo nella consegna a esso imputabile riguardo a una prestazione scaduta, il cliente può recedere dal contratto in relazione alla parte di prestazione ritardata solo dopo aver assegnato a Bock, senza esito, un congruo termine supplementare per la prestazione, in forma testuale. Restano impregiudicati i casi in cui, secondo le disposizioni di legge, un termine supplementare sia eccezionalmente superfluo.

Nel determinare il termine supplementare occorre tener conto adeguatamente, in particolare, di (a) la complessità tecnica della lavorazione speciale, (b) lo stato di produzione già raggiunto al momento della fissazione del termine, (c) il necessario approvvigionamento di materiale o pezzi di ricambio, (d) i controlli di qualità e i collaudi necessari, nonché (e) il tempo necessario per una regolare ripresa del ciclo di produzione.

Il recesso è limitato alla parte di prestazione interessata dal ritardo, a meno che il cliente non dimostri di non avere, oggettivamente, alcun interesse alle restanti parti di prestazione senza la parte ritardata.

In caso di ritardo nella consegna imputabile a Bock, il diritto del cliente al risarcimento del danno da ritardo — al di fuori dei casi di cui al § 9.1 — è limitato allo 0,5 % del valore netto dell'ordine relativo alla parte di prestazione in ritardo per ogni settimana intera di ritardo, comunque nel complesso non oltre il 5 % di tale valore.

Le penali contrattuali, le conseguenze forfettarie della mora o obblighi comparabili verso terzi assunti dal cliente nei confronti dei propri committenti o di altri terzi sono assunti da Bock solo se Bock ha espressamente acconsentito per iscritto a tale attribuzione di rischio prima della conclusione del contratto.

Per il resto, i diritti al risarcimento del danno e al rimborso delle spese per ritardo nella prestazione sono disciplinati dal § 9.

4.7 Storno e recesso libero da parte del cliente: non sussiste un diritto generale del cliente di annullare in qualsiasi momento e senza oneri un ordine conferito.

Una dichiarazione del cliente volta ad annullare, risolvere o non voler più proseguire l'ordine vale — sempre che al cliente non spetti alcun diritto di recesso o di risoluzione previsto dalla legge o dal contratto — quale proposta di conclusione di un accordo risolutorio. Il contratto rimane in vigore fino a quando Bock non abbia accettato espressamente tale proposta in forma testuale.

Qualora al cliente spetti, in base alla qualificazione giuridica del concreto contratto, un diritto di recesso libero, in particolare ai sensi del § 648 BGB direttamente o in combinato disposto con il § 650 BGB, Bock conserva il diritto al corrispettivo pattuito. Bock deve tuttavia detrarre quanto risparmi in termini di spese a seguito della anticipata cessazione del contratto, ovvero quanto acquisisca o ometta in malafede di acquisire mediante un diverso impiego della propria forza lavoro o capacità produttiva.

Nella liquidazione vengono in particolare presi in considerazione e, su richiesta, indicati in modo comprensibile: (a) le prestazioni di progettazione, pianificazione, programmazione e lavoro già eseguite, (b) le prestazioni di fabbricazione, lavorazione, controllo e documentazione già eseguite, (c) i costi di attrezzaggio, allestimento e preparazione già sostenuti, (d) le prestazioni di terzi già commissionate o eseguite, (e) gli ordini ai fornitori non più annullabili e altri impegni già assunti, (f) i materiali, i grezzi, i tagli e i componenti appositamente approvvigionati per l'ordine, nonché (g) le parti specifiche del cliente già fabbricate o parzialmente lavorate.

Qualora materiali, parti, attrezzature o prodotti non finiti specifici del cliente non siano altrimenti economicamente utilizzabili da Bock, non si tiene conto, a tal riguardo, di un impiego alternativo meramente teorico. I ricavi effettivamente conseguibili da residui, rottami o recupero vengono presi in considerazione nella liquidazione.

Dopo il completo saldo della liquidazione, i materiali e le parti addebitati al cliente vengono messi a sua disposizione per il ritiro, su sua richiesta, sempre che non vi ostino diritti di terzi. Le spese di imballaggio, trasporto, assicurazione e le altre spese di consegna sono a carico del cliente.

Non si procede a una duplice fatturazione degli stessi costi o delle stesse prestazioni.

Qualora Bock acconsenta a un'altra risoluzione consensuale del contratto, Bock può subordinare il proprio consenso a una liquidazione delle prestazioni eseguite fino alla risoluzione, dei costi sostenuti, degli impegni non più evitabili e del margine di contribuzione perduto. Le spese risparmiate e gli effettivi possibili impieghi alternativi vengono detratti.

La presente disciplina non si applica in caso di legittimo recesso del cliente dovuto a una violazione degli obblighi imputabile a Bock oppure in virtù di un diritto di recesso legale o contrattuale espressamente concesso.

4.8 Ingiustificato rifiuto di collaudo o di accettazione: un rifiuto definitivo e ingiustificato del collaudo o dell'accettazione da parte del cliente non costituisce uno storno o una risoluzione del contratto priva di oneri.

Qualora il cliente rifiuti l'accettazione o il collaudo senza motivo giustificato, Bock può assegnargli un congruo termine per l'accettazione o il collaudo. Decorso inutilmente tale termine, a Bock spettano i diritti legali e contrattuali derivanti dalla mora del creditore e da altre violazioni degli obblighi.

Rientrano in particolare in tali diritti il deposito della merce interessata a spese e rischio del cliente, l'addebito dei costi di deposito concordati ai sensi del § 5.4, nonché — ove sussistano i relativi presupposti di legge — il diritto al corrispettivo pattuito, al risarcimento del danno o il recesso dal contratto.

Restano impregiudicati gli ulteriori diritti legali e contrattuali di Bock.

§ 5 Passaggio del rischio, spedizione, mora del creditore

5.1 Il luogo di adempimento è la sede di Bock, 73547 Lorch, Maierhofstraße 38.

5.2 Qualora il cliente richieda la spedizione della merce in un luogo diverso dal luogo di adempimento, il rischio del perimento fortuito e del deterioramento fortuito passa al cliente non appena Bock abbia consegnato la merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente altrimenti incaricato di eseguire la spedizione; se la spedizione avviene tramite personale proprio di Bock, il rischio passa non appena la merce lascia lo stabilimento ai fini della spedizione. La responsabilità di Bock per i danni imputabili a Bock o ai suoi ausiliari — anche in caso di trasporto tramite personale proprio — è disciplinata dal § 9. Qualora la spedizione subisca un ritardo per motivi imputabili al cliente, il rischio passa già al momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione.

5.3 Su richiesta e a spese del cliente, Bock assicura la consegna contro i consueti rischi di trasporto. Tale richiesta deve essere comunicata a Bock espressamente in forma testuale.

5.4 Mora del creditore: qualora il cliente non ritiri la merce nei termini o la spedizione subisca un ritardo per motivi a lui imputabili, Bock ha il diritto di depositare la merce a spese e rischio del cliente e di richiedere, a titolo forfettario, lo 0,5 % dell'importo netto della fattura relativa alla consegna interessata per ogni settimana iniziata, comunque nel complesso non oltre il 5 %, quali costi di deposito. Resta salva per entrambe le parti la facoltà di dimostrare costi di deposito più elevati ovvero notevolmente inferiori. Resta impregiudicata la possibilità di far valere ulteriori diritti legali derivanti dalla mora del creditore (§§ 293 ff. BGB).

§ 6 Riserva di proprietà

6.1 Bock si riserva la proprietà della merce consegnata («merce riservata») fino al saldo integrale di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale in corso.

6.2 La merce riservata non può essere né data in pegno né ceduta in garanzia dal cliente. In caso di pignoramenti o altri interventi di terzi, il cliente è tenuto a segnalare la proprietà di Bock e a informare Bock senza indugio. Il cliente è tenuto a fornire a Bock, su richiesta, informazioni sull'ubicazione della merce riservata.

6.3 Riserva di proprietà prolungata: il cliente ha il diritto di rivendere la merce riservata nell'ambito del regolare corso degli affari, fintanto che non sia in mora nei confronti di Bock. Il cliente cede già fin d'ora a Bock, a titolo di garanzia, i crediti derivanti dalla rivendita, compresi i relativi diritti accessori e di garanzia, per l'importo pari al valore fatturato della merce riservata (IVA inclusa); ciò vale, nella misura della quota di comproprietà di Bock, anche per i crediti derivanti dalla vendita di beni sorti dalla lavorazione, unione o mescolanza della merce riservata. Bock accetta la cessione. Il cliente resta autorizzato all'incasso del credito fintanto che adempie ai propri obblighi di pagamento; in caso di mora nel pagamento o di sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale del cliente, Bock ha il diritto di revocare l'autorizzazione all'incasso. In tal caso il cliente è tenuto, su richiesta, a indicare a Bock i crediti ceduti e i relativi debitori, a fornire tutte le indicazioni e i documenti necessari per l'incasso e a comunicare la cessione ai debitori.

6.4 Lavorazione: la lavorazione o trasformazione della merce riservata da parte del cliente avviene sempre per conto di Bock. Qualora la merce riservata venga lavorata, unita o mescolata in modo inseparabile con altri beni non appartenenti a Bock, Bock acquisisce la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore fatturato della merce riservata rispetto agli altri beni lavorati al momento della lavorazione.

6.5 Svincolo: qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i crediti di Bock di oltre il 20 %, Bock, su richiesta del cliente, svincola garanzie a propria scelta.

6.6 In caso di comportamento contrattuale scorretto del cliente, in particolare in caso di mora nel pagamento, Bock ha il diritto di recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge e di richiedere la restituzione della merce riservata; la richiesta di restituzione presuppone la dichiarazione di recesso. Il cliente è in tal caso tenuto a consentire il ritiro della merce riservata. Bock ha il diritto di realizzare nel modo migliore possibile, tramite vendita privata, la merce riservata ritirata; il ricavato della realizzazione viene imputato — dedotti i congrui costi di realizzazione — sui debiti del cliente.

§ 7 Diritti per vizi (garanzia)

7.1 Per i diritti del cliente in caso di vizi materiali e giuridici si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito in seguito. Le indicazioni relative alle caratteristiche costituiscono una garanzia di qualità solo se espressamente qualificate da Bock come «garanzia» in forma testuale.

7.2 Caratteristiche, tolleranze: per le caratteristiche della prestazione sono determinanti i documenti contrattuali secondo l'ordine di priorità di cui al § 2.4. Le tolleranze generali si applicano a tutte le misure e caratteristiche per le quali non sia indicata una tolleranza individuale. Qualora nel contratto sia concordata, per un procedimento di fabbricazione (ad esempio lavorazione per asportazione di truciolo, costruzioni saldate o tagli termici), una determinata norma, edizione o classe di tolleranza ovvero di qualità, valgono queste ultime; qualora Bock abbia emesso, per un procedimento di fabbricazione, Condizioni Tecniche di Fornitura e Fabbricazione validamente incluse prima o al momento della conclusione del contratto, prevalgono le tolleranze generali ivi stabilite. In caso contrario si applicano le norme di tolleranza generale pertinenti al rispettivo procedimento, nella versione vigente al momento della conclusione del contratto, nella classe di tolleranza ovvero di qualità commercialmente usuale e idonea allo scopo contrattualmente previsto. Gli scostamenti dimensionali entro le tolleranze così determinate non costituiscono un vizio. Restano salvi gli scostamenti commercialmente usuali della superficie e della struttura del materiale, nella misura in cui l'idoneità all'uso per lo scopo contrattualmente previsto non risulti pregiudicata.

7.3 Onere di verifica e denuncia dei vizi (§ 377 HGB): il cliente è tenuto a esaminare la merce senza indugio dopo la consegna e a denunciare a Bock, in forma testuale, i vizi riconoscibili senza indugio, comunque entro dieci giorni lavorativi dalla consegna. I vizi occulti devono essere denunciati senza indugio dalla loro scoperta. Ai fini del rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della denuncia del vizio. Qualora il cliente ometta la tempestiva denuncia, la merce si considera approvata a tale riguardo.

7.4 Adempimento successivo: in caso di denuncia del vizio fondata e tempestiva, Bock provvede, nei limiti consentiti dalla legge e a propria scelta, all'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure mediante consegna o fabbricazione di un bene esente da vizi (sostituzione).

7.5 Spese dell'adempimento successivo (§ 439 Abs. 3 BGB): le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo sono sostenute da Bock secondo quanto previsto dalla disciplina legale. Le spese di smontaggio e rimontaggio necessarie vengono rimborsate qualora il cliente abbia installato il bene difettoso, conformemente alla sua natura e destinazione d'uso, in un altro bene o lo abbia applicato a un altro bene. Non vengono rimborsate le spese la cui assunzione o il cui rimborso Bock possa rifiutare secondo le disposizioni di legge per sproporzione, i costi di imprese terze non concordate con Bock — salvo che ricorrano i presupposti di cui al § 7.8 o un previo accordo con Bock fosse impossibile o non ragionevolmente esigibile —, le spese per migliorie che vadano oltre lo stato originario, nonché i maggiori costi evitabili.

7.6 Qualora l'adempimento successivo fallisca, non sia ragionevolmente esigibile o venga rifiutato da Bock, il cliente può recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge oppure ridurre il prezzo d'acquisto ovvero il corrispettivo pattuito. I diritti al risarcimento del danno e al rimborso delle spese sussistono solo secondo quanto previsto dal § 9.

7.7 Prescrizione: i diritti per vizi si prescrivono in dodici mesi dal passaggio del rischio, per le prestazioni d'opera dal collaudo. Tale riduzione non si applica ai diritti al risarcimento del danno per dolo o colpa grave, in caso di dolosa reticenza di un vizio, per i danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute, nonché nei casi in cui la legge prescriva imperativamente termini più lunghi — in particolare § 438 Abs. 1 Nr. 2 e § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (opere edili e beni destinati a opere edili) nonché §§ 445a, 445b, 478 BGB (regresso del fornitore); in tali casi si applicano i termini di legge.

7.8 Autoesecuzione: di norma il cliente può eliminare autonomamente i vizi o farli eliminare da terzi solo dopo l'infruttuoso decorso di un congruo termine per l'adempimento successivo; a Bock deve essere previamente data l'opportunità di esaminare e di procedere all'adempimento successivo. Ciò non vale in caso di urgente pericolo o per evitare danni sproporzionati, qualora un previo avviso a Bock non sia possibile. Restano impregiudicati i presupposti di legge per un diritto al rimborso delle spese o dei costi, in particolare ai sensi del § 637 BGB per le prestazioni d'opera.

§ 8 Materiale fornito dal cliente, lavorazioni per conto terzi

8.1 Qualora Bock esegua lavorazioni per conto terzi e a tal fine il cliente fornisca materiali, parti di materiale, semilavorati o attrezzature, Bock li lavora con la diligenza del buon commerciante.

8.2 Bock è tenuta a un controllo in ingresso del materiale fornito dal cliente solo se ciò è stato espressamente concordato e i costi del controllo sono assunti dal cliente.

8.3 Qualora le parti fornite dal cliente diventino inutilizzabili a causa di difetti del materiale imputabili al cliente, di specifiche del cliente non idonee o di altre circostanze non imputabili a Bock, il cliente non ha diritto a una fornitura sostitutiva o a un rimborso a titolo gratuito; i costi di lavorazione sostenuti fino a tale momento devono essere rimborsati a Bock. Qualora le parti fornite diventino inutilizzabili a causa di un errore di lavorazione imputabile a Bock, Bock esegue la lavorazione concordata su un pezzo sostitutivo da inviare franco spese di trasporto, senza ulteriore addebito; i diritti relativi al valore della parte divenuta inutilizzabile, ai costi di trasporto necessari e ad altri danni sono disciplinati esclusivamente dal § 9. Il cliente è tenuto a segnalare a Bock, al più tardi al momento del conferimento dell'ordine, un valore insolitamente elevato del materiale o della prelavorazione delle parti fornite.

8.4 Collaudo delle prestazioni d'opera: qualora la prestazione di Bock sia giuridicamente qualificabile come prestazione d'opera (in particolare la lavorazione di materiale fornito dal cliente), Bock può invitare il cliente al collaudo dopo il completamento, fissando un congruo termine, che di norma è pari a dodici giorni lavorativi. La prestazione si considera collaudata se il cliente non rifiuta il collaudo entro tale termine, indicando in forma testuale almeno un vizio concreto, oppure se ne fa uso o la sottopone a ulteriore lavorazione, sempre che non sia riconoscibile che l'utilizzo avviene esclusivamente a fini di verifica o con espressa riserva. L'onere di verifica e denuncia dei vizi di cui al § 7.3 si applica ai contratti di compravendita e di fornitura d'opera, nella misura in cui sia applicabile il § 377 HGB; per le prestazioni d'opera pure restano applicabili le disposizioni legali sul collaudo nonché le presenti disposizioni del § 8.4. Per le prestazioni d'opera, la prescrizione dei diritti per vizi decorre dal collaudo.

8.5 Fabbricazione secondo le specifiche del cliente: qualora Bock fabbrichi o lavori secondo disegni, modelli, campioni o altre specifiche del cliente, la responsabilità per la correttezza, completezza e idoneità costruttiva di tali specifiche spetta al cliente; un'esecuzione conforme alle specifiche è, a tal riguardo, conforme al contratto. Bock non fornisce alcuna garanzia in merito alla funzione e all'idoneità della parte per lo scopo d'uso previsto dal cliente, nella misura in cui l'esecuzione corrisponda alle specifiche. Bock è tenuta a un controllo costruttivo o funzionale delle specifiche del cliente solo se espressamente commissionato; resta impregiudicato l'obbligo di segnalare al cliente le evidenti incongruenze o i rischi di esecuzione riconoscibili nell'ambito della normale lavorazione dell'ordine. Il cliente manleva Bock da pretese di terzi derivanti dalla violazione di diritti di proprietà industriale o di altri diritti a seguito dell'esecuzione secondo le sue specifiche, a meno che la violazione di legge non sia imputabile al cliente.

8.6 Sfrido e materiale residuo: gli sfridi, gli scarti di lavorazione e il materiale residuo derivanti dalla lavorazione del materiale fornito dal cliente passano in proprietà di Bock senza corrispettivo, salvo che sia concordata la restituzione al cliente. Il cliente può richiedere la restituzione di pezzi residui di valore; tale richiesta deve essere comunicata in forma testuale al più tardi al momento del conferimento dell'ordine. I pezzi residui da restituire vengono messi a disposizione per il ritiro o rispediti a spese del cliente.

8.7 Controlli, certificati, documentazione: Bock è tenuta a fornire certificati dei materiali (ad esempio secondo la norma DIN EN 10204), documentazione di saldatura e di controllo, protocolli dimensionali e di collaudo, controlli non distruttivi nonché altre attestazioni e la relativa conservazione solo se espressamente ordinati e remunerati, oppure se comunque dovuti in base a disposizioni di legge imperative o alle caratteristiche ovvero certificazioni espressamente concordate.

§ 9 Responsabilità

9.1 Bock risponde illimitatamente

  • in caso di dolo e colpa grave;
  • in caso di dolosa reticenza di un vizio;
  • per i danni derivanti dalla violazione della vita, del corpo o della salute, riconducibili a una violazione colposa degli obblighi da parte di Bock ovvero a una violazione dolosa o colposa degli obblighi da parte di un rappresentante legale o di un ausiliario;
  • nell'ambito di una garanzia o di una garanzia di qualità assunta da Bock;
  • ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto nonché di altre disposizioni di legge imperative in materia di responsabilità.

9.2 In caso di colpa lieve, Bock risponde — salvo i casi di cui al § 9.1 — solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo cardinale), ossia un obbligo il cui adempimento rende possibile, anzitutto, la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il cliente può normalmente fare affidamento. In tal caso la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto, prevedibile al momento della sua conclusione.

9.3 Segnalazione di rischi di danno straordinari: il cliente è tenuto a segnalare a Bock, per iscritto e prima della conclusione del contratto, i rischi di danno straordinari non riconoscibili per Bock, in particolare eventuali interruzioni della produzione o dell'esercizio, mancati utilizzi o danni conseguenti straordinariamente elevati, comunicandone la prevedibile entità massima.

La comunicazione di tale rischio non estende la responsabilità di Bock. Una responsabilità per rischi di danno particolari che ecceda le disposizioni del presente § 9 richiede un accordo espresso in forma testuale. Resta impregiudicata la responsabilità nei casi di cui al § 9.1.

9.4 Per il resto la responsabilità di Bock è esclusa. In particolare, in caso di colpa lieve, Bock non risponde della violazione di obblighi contrattuali non essenziali.

9.5 Le disposizioni sulla responsabilità che precedono si applicano a tutti i diritti al risarcimento del danno e al rimborso delle spese, contrattuali ed extracontrattuali, indipendentemente dal loro fondamento giuridico. Esse valgono anche a favore dei rappresentanti legali, dei dipendenti e degli ausiliari di Bock.

9.6 Le disposizioni che precedono non comportano alcuna modifica dell'onere della prova previsto dalla legge a svantaggio del cliente.

§ 10 Diritti di proprietà industriale, riservatezza

10.1 Su disegni, modelli, utensili, attrezzature, documentazione tecnica e altro know-how creato o sviluppato da Bock, Bock si riserva tutti i diritti di proprietà, d'autore e di proprietà industriale. Tali elementi non possono essere riprodotti, resi accessibili a terzi o utilizzati per scopi diversi da quelli contrattualmente concordati senza il previo consenso di Bock.

10.2 Le parti si impegnano a trattare come riservate tutte le informazioni commerciali e tecniche non notorie della rispettiva altra parte, acquisite nell'ambito del rapporto commerciale, quali segreti commerciali ai sensi della legge tedesca sulla tutela dei segreti commerciali (GeschGehG), e ad adottare adeguate misure di riservatezza. L'obbligo di riservatezza non si applica alle informazioni che (a) siano generalmente note o divengano generalmente note senza violazione di tale obbligo, (b) fossero già lecitamente note in precedenza alla parte ricevente, (c) siano state sviluppate autonomamente da quest'ultima o lecitamente acquisite da un terzo senza vincolo di riservatezza, oppure (d) debbano essere divulgate in forza di legge o di un provvedimento amministrativo o giudiziario. È ammessa la comunicazione a dipendenti, società collegate e subappaltatori, nella misura in cui questi necessitino dell'informazione per l'esecuzione del contratto e siano a loro volta vincolati alla riservatezza. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del contratto.

§ 11 Controllo delle esportazioni e sanzioni

11.1 Le forniture e le prestazioni di Bock possono essere soggette alle disposizioni sul controllo delle esportazioni, in particolare al regolamento tedesco sul commercio estero (AWV), al regolamento UE sui beni a duplice uso (Regolamento (UE) 2021/821), ai regolamenti UE in materia di sanzioni nonché, se del caso, alle disposizioni statunitensi in materia di (ri)esportazione.

11.2 Il cliente si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo delle esportazioni, embarghi e sanzioni. Fatti salvi i propri obblighi legali di verifica, diligenza e collaborazione, Bock non risponde della successiva fornitura della merce a terzi, con o senza la conoscenza di Bock, che rimane di responsabilità del cliente.

11.3 Il cliente garantisce di non essere incluso nelle pertinenti liste di sanzioni e che le merci non sono destinate a un uso finale vietato secondo le disposizioni applicabili; nella misura in cui un utilizzo, un'esportazione o una successiva fornitura siano soggetti ad autorizzazione, essi avranno luogo solo previo rilascio della necessaria autorizzazione.

11.4 L'adempimento del contratto da parte di Bock è subordinato alla condizione che non vi ostino impedimenti derivanti da disposizioni sul controllo delle esportazioni o sanzioni. I ritardi dovuti alle necessarie autorizzazioni amministrative non sono imputabili a Bock, sempre che Bock abbia presentato correttamente e tempestivamente le domande e gli atti di collaborazione richiesti.

11.5 Restrizione alla riesportazione (Art. 12g Regolamento (UE) n. 833/2014): nella misura in cui per le merci o tecnologie fornite sia prescritta una restrizione contrattuale alla riesportazione ai sensi dell'Art. 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 o di disposizioni sanzionatorie comparabili, il cliente si impegna a non venderle, esportarle o riesportarle, né direttamente né indirettamente, verso la Russia o per l'utilizzo in Russia. Il cliente adotta con il massimo impegno tutte le misure necessarie affinché lo scopo di tale obbligo non venga eluso da acquirenti o rivenditori a valle, predispone a tal fine idonei meccanismi di controllo e comunica a Bock senza indugio ogni violazione di cui venga a conoscenza. Una violazione costituisce una grave violazione di un obbligo contrattuale essenziale; Bock ha in particolare il diritto di sospendere o rifiutare le consegne ancora in sospeso, nonché di recedere dal contratto per giusta causa o di recedere dalla parte non ancora eseguita. Restano impregiudicati ulteriori diritti di legge, in particolare al risarcimento del danno.

11.6 Manleva: nella misura consentita dalla legge, il cliente manleva Bock da legittime pretese di terzi e rimborsa a Bock i pregiudizi patrimoniali direttamente derivanti nonché i congrui costi di difesa legale, riconducibili a una violazione imputabile al cliente delle disposizioni applicabili in materia di esportazione, embargo o sanzioni, ovvero degli obblighi derivanti dal presente § 11. Per le sanzioni pecuniarie e altre sanzioni di diritto pubblico ciò vale solo nella misura in cui il loro trasferimento contrattuale sia giuridicamente ammesso. Un eventuale concorso di colpa di Bock viene considerato secondo le disposizioni di legge.

§ 12 Disposizioni finali

12.1 Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale è la sede di Bock, 73547 Lorch, Maierhofstraße 38, salvo espressa diversa disposizione.

12.2 Foro competente: qualora il cliente sia un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, foro esclusivo — anche internazionale — per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale è il tribunale competente per la sede di Bock (Amtsgericht Schwäbisch Gmünd ovvero Landgericht Ellwangen (Jagst)). Bock ha tuttavia il diritto di agire in giudizio anche presso il foro generale del cliente. Ciò vale anche per i procedimenti documentali (Urkundenprozess).

12.3 Legge applicabile: si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) e del diritto internazionale privato tedesco, nella misura in cui esso comporterebbe l'applicazione di un diritto straniero.

12.4 Clausola di salvaguardia: qualora singole disposizioni delle presenti CGV siano o divengano, in tutto o in parte, inefficaci o ineseguibili, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni. Al posto della disposizione inefficace o ineseguibile subentra la disciplina di legge.

12.5 Forma: salvo che la legge prescriva una forma più rigorosa o sia stato individualmente concordato diversamente, le modifiche contrattuali, i patti accessori e le dichiarazioni nell'ambito del rapporto commerciale richiedono almeno la forma testuale (§ 126b BGB); è sufficiente la trasmissione via e-mail. Resta impregiudicata la priorità degli accordi contrattuali individuali (§ 305b BGB).

12.6 Lingua determinante: ha valore vincolante esclusivamente la versione in lingua tedesca delle presenti CGV. Eventuali traduzioni servono esclusivamente a facilitarne la comprensione; in caso di contraddizioni prevale la versione tedesca.

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